Formazione continua: l’esonero per problemi di salute

Gravi problemi di salute propri o di un proprio congiunto costituiscono causa di possibile giustificazione per il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218

NOTA:
In arg. cfr, pure l’art. 15, co. 2, lett. b, Reg. CNF n. 6/2014, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 25 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 09 Luglio 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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