La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 12 luglio 2016, n. 193

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Luglio 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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