L’attività di mediatore immobiliare è incompatibile con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense, sicché comporta la cancellazione del professionista dall’albo se esercitata in modo continuativo, ovvero la comminazione di una sanzione disciplinare se esercitata in modo occasionale per violazione dell’art. 6 ncdf, già art. 16 cdf codice previgente (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto una provvigione al momento della stipula di un contratto preliminare, senza tuttavia compiere alcuna attività riconducibile alla consulenza legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 maggio 2016, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 03 Maggio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Ottobre 2012 (censura)
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