L’art. 68 ncdf (già art. 51, 1° c., cdf) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ché per il perfezionamento dell’illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l’utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l’incarico congiunto precedentemente espletato, è sufficiente che l’attività del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volontà comune espressa negli accordi di separazione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 16 aprile 2014, n. 63.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 12 Dicembre 2011 (archiviazione)
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