Requisito oggettivo per l’iscrizione dell’avvocato dipendente nell’Elenco Speciale annesso all’Albo ordinario è l’esistenza di un “ufficio legale”, stabilmente costituito all’interno dell’ente, con specifica attribuzione nella trattazione in forma esclusiva degli affari legali dell’ente.
Sotto il profilo soggettivo, poi, è necessario che ad istituire l’ufficio legale sia un “ente pubblico”. E’ nota l’evoluzione giurisprudenziale nella individuazione degli indici di pubblicità. In sintesi, sotto l’influsso delle cd. privatizzazioni (che hanno comportato che alcuni servizi pubblici – pur ritenuti “essenziali”- siano stati affidati a società per azioni le cui quote sono di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici), la giurisprudenza di legittimità è venuta progressivamente superando la tradizionale impostazione formale circa la natura di “istituzione pubblica”, riconoscendo che né la natura privatistica dell’ente stesso, né la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito il rapporto alle dipendenze dell’ente ostano, in sé, al riconoscimento della natura di “istituzione pubblica” dell’ente stesso, nella ricorrenza, tuttavia, di particolari circostanze (così, ad esempio, si è riconosciuto che un’Azienda Municipale, costituta come s.p.a. è sempre un’istituzione pubblica – anche agli effetti che qui specificamente vengono in rilievo: iscrizione dell’avvocato addetto al suo ufficio legale interno nell’Elenco Speciale – se la quota societaria è posseduta da un’Amministrazione pubblica, in modo tale la s.p.a. sia una “longa manus” degli enti territoriali, per la gestione di un servizio pubblico, finanziato con entrate di natura pubblicistica e soggetto al controllo della Corte dei Conti: Cass. Sez. Un. 3 maggio 2005, n 9096).
La natura di “istituzione pubblica” dell’ente, ai fini che interessano, quindi, non va risolta sulla base di criteri formali, ma di una valutazione concreta in fatto, caso per caso, che facciano emergere, ad esempio, che l’Ente eroga prestazione e servizi di norma a carico dell’amministrazione pubblica; sia dotato di specifici e penetranti poteri pubblicistici; sia soggetto al controllo generale di gestione della Corte dei Conti e alla giursdizione contabile per responsabilità amministrativa per danno erariale ecc.
Pur in questa innovativa ottica – che riecheggia nel disposto di cui all’art. 23, comma prima, della legge n. 247/2012 (laddove la trasformazione degli enti pubblici in formali società private non viene ritenuta ostativa all’iscrizione all’Elenco Speciale in presenza di quegli indici di “pubblicità” che la norma sintetizza nel concetto di soggetti “partecipati prevalentemente da enti pubblici” – non ritiene il Consiglio si possa dare risposta positiva al parere richiesto.
Le Casse edili operano a livello provinciale e sono finanziate esclusivamente dai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile. Sono istituite su previsione dei contratti collettivi nazionali per i lavoratori del settore edile ed assicurano sostanzialmente ai detti lavoratori una serie di prestazioni retributive come il pagamento delle mensilità aggiuntive, le ferie, le anzianità di lavoro, che presupponendo l’occupazione per un tempo minimo nella stessa impresa, riuscirebbero difficilmente a maturare a causa della elevata mobilità e discontinuità dei rapporti di lavoro, causata dalla durata ordinariamente temporanea dei cantieri.
La Cassa Edile di mutualità ed assistenza, dunque, secondo la configurazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità è un ente di fatto, dotato di autonomia ed idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici propri, distinto dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati servizi e prestazioni che ne costituiscono gli scopi (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1502). In particolare, è consolidato l’orientamento secondo cui detti enti – che “appartengono alla categoria delle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c. (Cons. Stato 17 maggio 2013, n. 2682) – non appartengono alla categoria degli enti previdenziali e difettano in concreto di quelle caratteristiche che possano farli inquadrare nella nozione di “istituzione pubblica” pur nell’accezione ampia di cui sopra.
Questo impedisce, a parere del Consiglio, che gli addetti agli Uffici Legali delle Casse Edili possano essere iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 23 legge n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 25 maggio 2016, n. 61
Quesito n. 132, COA di Siracusa
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 25 Maggio 2016- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
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