L’avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell’invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 22 Settembre 2011 (sospensione)
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