Il COA di Napoli chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro praticanti Avvocati presentata da soggetto dipendente dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sussista incompatibilità tra lo svolgimento della pratica forense e lo status di appartenente a Forze dell’Ordine con particolare riguardo al contrasto tra il dovere di denunzia e l’obbligo di segretezza e riservatezza del professionista quando il richiedente l’iscrizione svolga mansioni di carattere esclusivamente amministrativo.

Per consolidato orientamento di questo CNF l’iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine.
Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l’appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell’ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l’obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell’ordine.
Anche a prescindere da una tale considerazione l’incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato .
Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87

Quesito n. 292, COA di Napoli

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 87 del 17 Luglio 2013
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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