Poiché l’amministratore di sostegno riceve incarico dal giudice tutelare e, peraltro, con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.), ove tale munus sia ricoperto da un avvocato, nei confronti dei familiari del beneficiario stesso non trovano applicazione gli obblighi ed i divieti previsti a tutela dei clienti, giacché il ruolo, i compiti e le funzioni dell’amministratore di sostegno possono appunto essere anche confliggenti con quelli dei predetti familiari (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA di appartenenza per una presunta violazione dell’art. 51 cdf, avendo egli agito, peraltro in asserito conflitto di interessi, mediante ricorso per separazione personale nei confronti della moglie del beneficiario, la quale aveva in precedenza espresso il proprio consenso alla sua nomina come amministratore di sostegno del marito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato quindi la sanzione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 17 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 25 Agosto 2009 (avvertimento)
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