L’illiceità deontologica derivante dalla violazione dell’obbligo di assolvere gli adempimenti fiscali e previdenziali (che comprende non solo quello di fatturare integralmente i compensi ricevuti ma anche quello di versare le relative imposte dovute) non è scriminata da asserite difficoltà economiche del contribuente professionista (Nel caso di specie, trattavasi di un compenso di euro 250mila. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 28 Settembre 2009 (sospensione)
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