Viola i precetti deontologici enunciati dagli artt. 33 e 42 C.D.F. l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 27 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009
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