In tema di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, ai sensi dell’art. 33 c.d.f., in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, e la comunicazione può essere fatta anche verbalmente.
La conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale non esime in ogni caso quest’ultimo dalla predetta comunicazione. E ciò in quanto la citata norma del codice deontologico non è posta per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, ma per soddisfare l’interesse dell’intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i colleghi un comportamento improntato a quel principio di lealtà sancito dall’art. 6 del medesimo Codice, di cui l’art. 33 cit. è appunto una delle più concrete espressioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 14 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 07 Giugno 2006
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