Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza.

Deve ritenersi inidoneo ad integrare la violazione dell’art. 29 c.d.f. il comportamento dell’avvocato che, nell’esposto indirizzato al Consiglio dell’Ordine territoriale ed al fine di accertare il suo diritto ad essere remunerato da una collega per l’attività professionale svolta per ordine e conto di quest’ultima, utilizzi – peraltro non già in giudizio, ma davanti al CdO di comune appartenenza – documentazione riservata ed esprima valutazioni ed apprezzamenti sull’attività della collega al solo fine di chiarire il rapporto intercorso tra le parti e la relativa richiesta di compenso per l’attività svolta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 14 marzo 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 25 settembre 2008, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 25 Settembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 14 Marzo 2006
Giurisprudenza CNF

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