Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi.

Il dovere di rendere nota la propria nomina al collega che si sostituisce nell’attività di difesa a seguito della revoca dell’incarico da parte dell’assistito, si fonda, oltrechè su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell’esercizio della professione. All’adempimento di siffatto dovere l’avvocato non si può ritenere esonerato in considerazione del dovere della parte assistita di comunicare la revoca dell’incarico al precedente difensore, poichè si tratta di obblighi che traggono titolo da rapporti diversi, operano su piani autonomi e perseguono distinte finalità.
Il mancato adempimento del predetto dovere di comunicazione, pertanto, configura violazione dell’art. 33 c.d.f., il quale costituisce applicazione ai rapporti tra colleghi del generale dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio dell’attività professionale imposto dall’art. 6 dello stesso codice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 19 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 18 dicembre 2006, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 18 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 19 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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