Le intercettazioni ambientali penali sono utilizzabili in sede disciplinare
Le intercettazioni ambientali (legalmente) disposte nel procedimento penale sono pienamente utilizzabili in sede disciplinare, quivi non operando il disposto dell’art. 270 cpp circa il divieto dell’utilizzo nei procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte, giacché detta norma è riferibile solo al procedimento deputato all’accertamento delle responsabilità penali dell’imputato e, in ogni caso, non riguarda procedimenti in vario modo connessi o collegati a quello a quo, come appunto quello disciplinare in cui i fatti posti a base della responsabilità deontologica sono sostanzialmente gli stessi oggetto del procedimento penale. Ciò vale, ancor di più, allorché l’illecito sia particolarmente grave e preveda, in sede penale, l’arresto obbligatorio in flagranza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025

NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 392/2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 24 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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