Il patto di quota lite, alla luce della nuova legge professionale
Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 commi 3 e 4 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 2169/2016 nonché CNF n. 260/2015, CNF n. 26/2014, CNF n. 225/2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Gennaio 2024 (sospensione)
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