La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 7 della legge professionale 247/2012 prevede, al comma 5 che:
“Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”.
Nulla osta pertanto che l’avvocato rimanga iscritto all’Albo dell’Ordine.
In virtù della permanenza dell’iscrizione, egli ben potrà compiere tutte le attività che sono proprie della professione.
Quanto agli obblighi previdenziali, si rimanda al Regolamento della Cassa Forense “di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/12” (pubblicato in G.U. il 20 agosto 2014).
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 dicembre 2018, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 83 del 12 Dicembre 2018- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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