La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti può anche superare la pena edittale massima prevista per la fattispecie più grave

Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato, tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante fossero molteplici le condotte lesive poste in essere (art. 21 ncdf). In particolare, tale sanzione non è la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati, ma il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato; conseguentemente, in forza del criterio di proporzionalità, qualora da siffatto giudizio emerga la strutturale incapacità dell’incolpato a ravvedersi, ovvero la sua irrecuperabilità, tanto che la sua permanenza nel Ceto Forense sarebbe altrimenti fonte di irreparabile vulnus per la reputazione del ceto stesso, la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto ben può consistere nella radiazione, quand’anche per nessuno dei comportamenti contestati, singolarmente considerati, fosse prevista una sanzione tanto grave (Nel caso di specie, il professionista aveva reiteratamente omesso di dar corso a distinti mandati ricevuti, riferendo falsamente ai clienti in ordine all’introduzione delle relative cause, al loro svolgimento e al loro esito positivo, in realtà negativo con condanna alla spese; inoltre, aveva continuato a svolgere l’attività professionale in periodo di sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 23 Gennaio 2016 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Dicembre 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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