Al quesito deve essere data risposta negativa.
Ai sensi dell’art. 37, II canone, del Codice deontologico, infatti, “l’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali”. Anche la mera condivisione dei locali dello studio osta, pertanto, all’assunzione di incarichi per conto di soggetti che siano stati, in passato, assistiti dal collega con il quale sussiste un legame di tale natura.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 56
Quesito n. 247, COA di Forlì Cesena
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 22 Maggio 2013- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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