La risposta è resa nei termini seguenti.
La Commissione richiama, anzitutto, il proprio consolidato orientamento a proposito della incompatibilità tra svolgimento del tirocinio ed appartenenza alle Forze dell’Ordine (cfr., da ultimo, il parere 28 marzo 2012, n. 20).
Anche a prescindere dal profilo dell’incompatibilità, la Commissione ritiene che il Consiglio dell’Ordine non possa accedere alla richiesta dell’interessato per un ulteriore, assorbente, profilo.
Secondo il costante orientamento del Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (cfr. Cons. naz. Forense, sent. n. 168/2009) e di questa Commissione consultiva (parere 21 luglio 2010, n. 44), “è necessario garantire con rigore il rispetto del periodo sessennale di abilitazione al patrocinio consentito dalla legge, trattandosi di norma a carattere derogatorio. Pertanto il praticante interessato ad acquisire il patrocinio provvisorio dovrà richiederlo e svolgerlo integralmente entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica. Risulterà, per converso, ininfluente la circostanza che il praticante sia stato cancellato e poi reiscritto nel registro, poiché l’abilitazione – anche richiesta successivamente al secondo anno di prativa – verrà comunque meno allo scadere del sesto anno decorrente dal primo momento nel quale il patrocinio poteva essere richiesto”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11
Quesito n. 151 del COA di Avezzano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 20 Febbraio 2013- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera (quesito)
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