Ancorchè il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.238 del 30.12.2009; C.N.F. n.255 del 28.12.2007.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera del 10 Gennaio 2012 (radiazione)
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