Costituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa(1). Peraltro, tale principio -che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione- si applica ex artt. 2 e 9 cdf anche al caso in cui l’avvocato sia costituito in proprio ovvero con l’assistenza di altro difensore, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la parte “comune”, che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte avvocato, soggetto invece a sanzione disciplinare(2) (Nel caso di specie, l’avvocato -parte in un procedimento civile, ove era costituito tramite difensore- aveva inviato al proprio giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali, a sostegno della propria tesi giuridica, su cui il giudice stesso si era riservato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 81 del 20 marzo 2026
NOTA
(1) In senso conforme, CNF n. 115/2025, CNF n. 232/2024, CNF n. 42/2020, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.
(2) A quanto consta, su questo secondo specifico aspetto non vi sono precedenti editi in termini. Si segnalano, tuttavia, le seguenti pronunce che -sulla scorta degli stessi principi- hanno applicato all’avvocato-parte i doveri e divieti deontologici ancorché normalmente riferiti all’avvocato-difensore: CNF n. 134/2023 e CNF n. 128/2020, con riferimento al divieto (salvo eccezioni espresse) di mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). Sempre in arg. si segnala altresì CNF n. 23/2008, secondo cui i doveri deontologici permangono anche quando l’avvocato è parte del giudizio e, anzi, la difesa in proprio non costituisce esimente, ma può fungere da aggravante sotto il profilo disciplinare.