L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (art. 55 cdf). In particolare, il termine “suggestioni” va interpretato nel senso da ricomprendere ogni atteggiamento che possa influenzare la volontà del testimone inducendolo a rendere dichiarazioni compiacenti. Integra quindi violazione del precetto deontologico qualsiasi agire che possa in qualunque modo interferire, alterandola, sulla spontanea e libera rappresentazione della realtà del testimone. In ciò rientra ogni prospettazione idonea ad intimorire il teste o qualsiasi suggestione o pressione che prefiguri vantaggi quali conseguenza delle dichiarazioni rese o da rendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024