Mese: Giugno 2025

  • Rapporto con i testimoni: il divieto di forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti

    L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (art. 55 cdf). In particolare, il termine “suggestioni” va interpretato nel senso da ricomprendere ogni atteggiamento che possa influenzare la volontà del testimone inducendolo a rendere dichiarazioni compiacenti. Integra quindi violazione del precetto deontologico qualsiasi agire che possa in qualunque modo interferire, alterandola, sulla spontanea e libera rappresentazione della realtà del testimone. In ciò rientra ogni prospettazione idonea ad intimorire il teste o qualsiasi suggestione o pressione che prefiguri vantaggi quali conseguenza delle dichiarazioni rese o da rendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • I rapporti tra l’avvocato dell’imputato e la persona offesa dal reato

    Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto (art. 55 cdf). Tali principi attengono al dovere di lealtà processuale a cui l’avvocato è sempre tenuto per il ruolo svolto nella giurisdizione, giacché il bene tutelato dalla norma non è soltanto la corretta amministrazione della giustizia, ma il corretto esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo messo in pericolo o leso da sollecitazioni di qualsiasi tipo atte ad indirizzare il contenuto di testimonianze, dichiarazioni o ritrattazioni rivolte a chi sia privo di adeguata assistenza e difesa tecnica (Nel caso di specie, l’avvocato si era prestato a convincere un teste a rimettere le querele e a ritrattare la propria deposizione con una controdichiarazione predisposta “nei minimi particolari”, facendogli così affermare falsamente, con forzature o suggestioni, che le precedenti dichiarazioni non corrispondessero al vero, con conseguente commissione del reato di autocalunnia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il valore probatorio della sentenza penale in sede disciplinare (qualora il suo giudicato non sia vincolante per il giudice della deontologia)

    L’acquisizione della sentenza penale che si fondi sull’accertamento di specifiche circostanze è, di per sé idonea ad attribuire rilievo probatorio alle stesse in altro processo senza che sia necessario acquisire le prove ivi raccolte o ripetere le stesse e gli accertamenti già compiuti. Elemento probatorio che, al pari delle altre prove documentali o testimoniali, deve essere sempre oggetto di quella autonoma valutazione dell’organo disciplinare che costituisce il presupposto fondante dell’abbandono da parte della nuova legge professionale n. 247/2012 della pregiudizialità penale (Nel caso di specie trattavasi di sentenza penale di prescrizione del reato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. Da ciò discende che non è possibile sostenere l’esistenza di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato in capo all’incolpato stante che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale

    La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

    La prescrizione del reato pronunciata a conclusione del processo penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare della condotta dell’avvocato in base alle risultanze processuali, valutate secondo il libero convincimento, ai fini del proscioglimento dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 431 del 23 novembre 2024.

  • La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate

    La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all’incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all’organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. Le previsioni del Codice deontologico forense hanno infatti natura di fonte integrativa dei precetti normativi, e possono legittimamente ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento integrante la violazione deontologica, mentre non assumono alcun rilievo il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo il giudice disciplinare libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 437 del 23 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.