Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Mese: Giugno 2025
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Precedenti disciplinari e colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”
Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 425 del 18 novembre 2024
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Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 425 del 18 novembre 2024
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Decisione disciplinare del CDD: il termine per il deposito della motivazione è ordinatorio
In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 425 del 18 novembre 2024
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La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 425 del 18 novembre 2024
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 425 del 18 novembre 2024
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Iscrizione all’albo: l’eventuale disomogeneità delle prassi tra COA non giustifica una disparità di trattamento in sede giurisdizionale
Una prassi eventualmente diseguale da parte dei diversi COA non può in nessun caso influenzare -neppure in termini di denuncia di disparità di trattamento- il giudizio dell’Organo chiamato a valutarne, in sede giurisdizionale, l’operato anche in materia di iscrizione in albi, a maggior ragione allorquando quel contegno sia contrario alle statuizioni del giudice di ultima istanza, i.e. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Avvocati stabiliti: il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia solo se rilasciato dalla U.N.B.R.
Deve disporsi la cancellazione automatica dall’albo italiano per l’Avocat che abbia ottenuto il titolo straniero da una organizzazione non debitamente iscritta nel sistema IMI o quando il sistema riporti inesattezze. L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è infatti subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria.
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024