Mese: Aprile 2025

  • Mancato invio del Modello 5 a Cassa Forense: la sospensione amministrativa è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare

    Il mancato invio del Mod. 5 comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 382 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 124/2024, CNF parere n. 43/2022, CNF parere n. 39/2022, CNF parere n. 6/2022, CNF n. 177/2021, CNF n. 172/2021, CNF n. 153/2019, CNF parere n. 18/2015.
    Analogamente, con riferimento alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine, cfr. CNF n. 35/2023, CNF n. 153/2016, CNF n. 227/2015, Cass. n. 9491/2004.

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 382 del 21 ottobre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 382 del 21 ottobre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 382 del 21 ottobre 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 383 del 21 ottobre 2024

  • L’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista che non sia iscritto all’albo forense ma alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti e, per di più, su questioni diverse da quella disciplinare (Nella specie, omesso rilascio da parte del COA del certificato per l’iscrizione all’albo cassazionisti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 381 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
    1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
    a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
    b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 372/2024, CNF n. 368/2024, CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
    2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
    3) l’impugnazione debba comunque riguardare la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
    a) in materia elettorale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
    b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
    c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

  • Liste del c.d. Gratuito Patrocinio: il COA non può limitare le materie di competenza degli iscritti

    Nell’istituire, ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012, l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) di cui all’art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, il COA non può stabilire un numero massimo di materie in cui gli avvocati ivi iscritti possano patrocinare, giacché tale limitazione, da un lato, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, dall’altro, appare sostanziare un vulnus del diritto inviolabile di difesa, delle condizioni di parità ex art. 24 e 1 Cost., delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché delle norme europee, in quanto limita il diritto di scelta degli assistiti di avere il proprio avvocato di fiducia, che potrebbe seguire i clienti anche in altre materie collegate o connesse, per rivolgersi ad un avvocato sconosciuto, semplicemente perché il suo nominativo non può essere inserito in quella determinata materia (Nel caso di specie, il COA aveva previsto un limite di 3 materie di competenza per l’iscrizione nell’elenco del PSS).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 380 del 21 ottobre 2024

  • Iscrizioni nelle liste del c.d. Gratuito Patrocinio: la giurisdizione spetta al CNF

    Spetta al CNF la giurisdizione in materia di impugnativa avverso il diniego di iscrizione nelle liste degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) ex art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, tenute dai COA circondariali ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 380 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 22 novembre 2018, n. 158. Deve conseguentemente ritenersi superato il contrario e più risalente orierntamento, secondo cui “Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso in materia meramente amministrativa quale, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio o dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la cui giurisdizione non spetta al CNF (né al TAR, ma al Giudice ordinario)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111).

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 378 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025.

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto

    Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 377 del 21 ottobre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 379 del 21 ottobre 2024