Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, oggetto del sindacato del Consiglio nazionale forense avverso il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi al segnalato/incolpato ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento stesso sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell’esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili.
Mese: Marzo 2025
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L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente, che si protrae sino all’adempimento del mandato ovvero sino al momento della cessazione definitiva del rapporto difensivo, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020. -
Il Sostituto Procuratore della Repubblica può proporre impugnazione al CNF
Al di là del dato testuale dell’art. 61 L. n. 247/2012 che indica il Procuratore della Repubblica quale titolare dell’iniziativa ad impugnare dinanzi al CNF ogni decisione del consiglio distrettuale di disciplina (nella specie, la delibera di archiviazione), sussiste la legittimazione attiva del Sostituto a proporla, stante l’impersonalità dell’ufficio del P.M.
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Radiazione per l’avvocato che agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere di stampo mafioso
Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato a 10 anni di reclusione per il favoreggiamento di cosca camorristica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 352 del 7 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020. -
Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022. -
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025
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Annullamento della delibera di archiviazione: il procedimento è rimesso al CDD
Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024
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Il Consiglio dell’Ordine può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del Consiglio distrettuale di disciplina
Avverso i provvedimenti del CDD e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del COA presso cui l’avvocato è iscritto, in quanto portatore dell’interesse collettivo dell’Ordine locale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024
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Patto di quota lite: l’illiceità non è scriminata dalla congruità del compenso così pattuito.
Una volta accertata la violazione del divieto del patto di quota lite (art. 13 L. n. 247/2012 e art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →), nessun rilevo assume l’eventuale proporzionalità e ragionevolezza del compenso così pattuito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024
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Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l’attività stragiudiziale che quella giudiziale
Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all’attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all’attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024