Giorno: 2 Marzo 2025

  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può tutt’al più essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), tale illecito (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024

  • Inadempimento al mandato e individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’inadempimento al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui si conclude il mandato professionale ovvero l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione di un verbale sanitario di accertamento entro il termine semestrale di decadenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale nella data in cui è appunto spirato detto termine).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 341 del 27 settembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 293/2024, CNF n. 242/2024, CNF n. 13/2023, CNF n. 10/2015, CNF n. 78/2013.