Giorno: 5 Febbraio 2025

  • PROCURA ALLE LITI AZIONATA SUCCESSIVAMENTE AL DECESSO DELLA PARTE ASSISTITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1, 9 e 27 CDF

    L’attività dell’avvocato che avvia procedimenti giudiziari in opposizione a cartelle esattoriali per conto di soggetti deceduti, senza previa verifica dell’esistenza in vita e della volontà degli stessi di intraprendere tali azioni, integra illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 9, 12 e 27 del CDF. Tale condotta risulta non conforme agli obblighi deontologici e configura illecito disciplinare anche in assenza di dolo, in virtù del principio di autonomia del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, il quale consente di accertare la rilevanza deontologica delle condotte a prescindere dall’esito del giudizio penale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Sebastiani), decisione n. 10 del 13 febbraio 2024

  • Art. 52 CDF – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti – Ambito di applicazione

    Nell’applicare la norma di cui all’art. 52 CDFArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato l’uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale, nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, occorre considerare l’esatto contesto in cui l’espressione sconveniente viene pronunciata, al fine di poter valutare con precisione la sua reale portata offensiva e l’idoneità ad attingere alla soglia minima di offensività per poter ritenere leso il bene giuridico integrato dalla norma di cui all’art. 52 cit.
    (Fattispecie nella quale la Sezione ha ritenuto non violativa dell’art. 52 CDF l’espressione “cacacazzi” pronunciata dall’incolpato nei confronti di una collega, sua collaboratrice e cliente, durante una conversazione telefonica registrata di nascosto da quest’ultima, poiché tale espressione, pur ritenuta inopportuna e volgare, per il contesto in cui era calata – conversazione informale e riservata – veniva ritenuta priva di reale portata ingiuriosa o denigratoria, ma piuttosto come inelegante aggettivo per sottolineare la pedanteria molesta della propria interlocutrice).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Sessa, rel. Ausiello), decisione n. 6 del 29 gennaio 2024

  • Procedimento disciplinare – Natura accusatoria – Onere della prova

    Il Procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicchè deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato nel caso di carenza o contraddittorietà probatoria. In tal senso, l’esposto non è da solo sufficiente a integrare la prova certa dei fatti in esso rappresentati e a fondare l’affermazione della responsabilità disciplinare laddove l’incolpato abbia contestato la ricostruzione di tali fatti e negato gli addebiti, restando pur sempre l’onere della prova a carico dell’accusa; ne consegue, che il Giudice disciplinare deve pronunciare il proscioglimento in caso di mancato raggiungimento della prova certa della responsabilità disciplinare dell’incolpato, in ossequio al principio in dubio pro reo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Di Rienzo), decisione n. 4 del 29 gennaio 2024

  • Sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p. – Irrilevanza in sede disciplinare – Sussistenza

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati è irrilevante la sentenza penale di proscioglimento ex art. 162 ter c.p., poiché essa non esclude la verificazione storica della condotta contestata, che anzi risulta accertata, potendo la riparazione del danno e l’avvenuto risarcimento alla parte offesa rilevare solo come circostanza attenuante, mentre producono effetti in sede disciplinare unicamente le sentenze penali di assoluzione o proscioglimento pronunciate con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.
    (Fattispecie nella quale l’avvocato imputato in un procedimento penale per la violazione dell’art. 642 c.p. era stato prosciolto ai sensi dell’art. 162 ter c.p. per aver integralmente risarcito il danno – condotta riparatoria)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Gubitosi), decisione n. 3 del 29 gennaio 2024