La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere e conseguente stabilizzazione della delibera impugnata, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Mese: Aprile 2023
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Caia), sentenza n. 214 dell’11 novembre 2022
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Caia), sentenza n. 214 dell’11 novembre 2022
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
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Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario
Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui (art. 30 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), l’avvocato che trattiene, oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
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La mala gestio del denaro altrui prescinde dal dolo o dalla colpa
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite e comunque la mala gestio del denaro altrui costituisce illecito discilinare (art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), che prescinde dal dolo o dalla colpa, essendo sufficiente la volontarietà del comportamento, integrato dal mero fatto del trattenimento indebito della somma.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del CDD allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al CDD di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
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La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
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Il COA di Massa Carrara chiede di sapere se sussistano profili di conflitto di interesse per l’avvocato che, dopo aver svolto l’incarico di amministratore di sostegno assuma, dopo la morte dell’amministrato, la difesa di uno dei suoi figli nella controversia ereditaria che questi intenda avviare nei confronti dei fratelli.
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”. Il successivo terzo comma integra la previsione generale disponendo che: “Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”.
Nel caso di specie, per come prospettato dal quesito sembrerebbero sussistere – almeno in astratto – alcuni dei profili del conflitto di interessi disciplinato dall’articolo 24, comma 3. È ben possibile infatti che, nel corso dell’incarico come amministratore di sostegno, l’avvocato sia venuto in possesso di informazioni – anche relative ad affari delle controparti – che possano limitare la sua indipendenza nell’esercizio del mandato.
Si ricorda, in ogni caso, che secondo la costante giurisprudenza domestica e di legittimità “il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale” (così CNF, sent. n. 174/2022).
Valuti dunque il COA, anche alla luce delle circostanze del caso – e, in particolare, considerato il rilievo della natura anche solo potenziale del conflitto e alla luce dell’eventuale esistenza, tra le ragioni del conferimento dell’incarico di amministratore di sostegno all’avvocato, di conflitti tra i fratelli – la possibilità di declinare in concreto i principi sin qui evocati.Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 10