Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, prescindendosi dalla sospensione del procedimento disciplinare e restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale.
Mese: Aprile 2023
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022
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La nuova disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare non si applica retroattivamente
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
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Il COA di Roma chiede di sapere se il periodo di sospensione cautelare presofferto possa essere scomputato in sede di applicazione della sanzione definitiva, anche in assenza – nella sentenza – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare.
L’esecuzione della sanzione disciplinare, come previsto dall’articolo 62, comma 3 della legge n. 247/12, spetta al consiglio dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato. Nell’eseguire la sanzione, il COA è tenuto al rispetto delle previsioni del medesimo articolo 62 nonché dell’articolo 35 del Reg. CNF n. 2/2014.
Tra esse rilevano, nel caso di cui al quesito, le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 8 della legge e all’articolo 35, comma 6 del Regolamento che, in termini del tutto analoghi, prevedono che: “Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato”.
Dal combinato operare delle disposizioni richiamate risulta con chiarezza che è il COA, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di esecuzione della sanzione disciplinare, a dover dare applicazione alle previsioni di cui all’articolo 62, comma 8 della legge n. 247/12 e 35, comma 6, del Regolamento; e un tanto, trattandosi di obblighi (e correlativi diritti) direttamente derivanti dalla legge, anche nel silenzio della sentenza che abbia irrogato la sanzione definitiva.Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8
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L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo → -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →– ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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Il COA di Torino formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione obbligatori ex art. 43 legge n. 247/12 per i tirocinanti che abbiano anticipato il semestre in costanza di studi universitari.
Né l’articolo 43 della legge n. 247/12 né il d.m. n. 17/2018 prevedono l’esonero dei praticanti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari dalla frequenza dei corsi di formazione. Un tanto è confermato dall’articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro stipulata dal CNF e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 23 gennaio 2023, a mente del quale: “Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge”.
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 7
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Il COA di Mantova formula quesito in merito alla possibilità – per i Consiglieri dell’Ordine che si siano avvalsi della difesa tecnica del collega esterno – di poter ricevere dal Consiglio dell’Ordine medesimo il rimborso delle spese legali sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni di Consiglieri dell’Ordine, in analogia con quanto previsto, per gli amministratori locali, dall’art. 86 del D. Lgs. n. 267/2000.
La disposizione richiamata rappresenta una deroga – prevista in via eccezionale a favore degli amministratori locali – all’ordinario principio secondo cui a farsi carico delle spese legali è la persona interessata. Trattandosi di norma eccezionale, la stessa non può essere estesa in via analogica ad altre fattispecie.
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 6
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Il COA di Genova chiede di sapere se sussista conflitto di interessi nel caso di un cui un avvocato – nell’esercizio del mandato ricevuto dal cliente ovvero dopo l’esaurimento del mandato medesimo – abbia allo stesso tempo una controversia di carattere personale con la controparte e se, nel primo caso, il consenso del cliente sia scriminante.
La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Bene protetto dalla norma è pertanto, per quel che rileva nella specie, l’interesse del cliente o della parte assistita. Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembrerebbe che, in astratto, l’esistenza di una controversia personale tra l’avvocato e la controparte possa pregiudicare gli interessi del cliente. Resta evidentemente ferma ogni ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità. La risposta al quesito determina l’assorbimento dell’ulteriore richiesta relativa all’effetto scriminante del consenso del cliente (su cui v. comunque, ex multis, CNF, sent. n. 174/2022).Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 5