La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere e conseguente stabilizzazione della delibera impugnata, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 216 dell’11 novembre 2022