La condotta dell’avvocato deve essere costantemente ispirata a principi di lealtà, pur nel rischio o al cospetto dell’insorgere di inconvenienti, specie quando gli inconvenienti non siano dipendenti da cause altrui, ma addebitabili a fatto proprio.
Nella fattispecie al professionista che si era presentato in udienza in ritardo di un’ora e mezza, ed aveva preteso ed ottenuto dal Pretore la riapertura del verbale, procedendo ad autonome annotazioni pur in assenza dei suoi contraddittori, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 19 dicembre 1981).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), decisione del 25 novembre 1988, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 25 Novembre 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Dicembre 1981
0 Comment