L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva tardivamente proposto appello al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rimessione in termini e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione).
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 23 Luglio 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 11 Gennaio 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24739 del 05 Dicembre 2016 (respinge)
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