L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
NOTA:
In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 04 Dicembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22519 del 07 Novembre 2016 (respinge)
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