In risposta al quesito posto, la Commissione ritiene di dover rispondere nei seguenti termini.
Alla presentazione di una domanda d’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti da parte di cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione in altro stato membro dell’Unione Europea, il Consiglio dell’Ordine deve valutare la sussistenza dei requisiti di legge (cittadinanza comunitaria, domicilio, iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato d’origine); oltre alla eventuale presenza di situazioni d’incompatibilità ostative all’esercizio della professione forense. Nel corso degli anni d’iscrizione, il Consiglio dovrà poi verificare il mantenimento dei requisiti accertati al momento dell’iscrizione, la cui mancanza dovrà dar luogo alla cancellazione dagli elenchi; oltre a verificare, periodicamente o in un’unica soluzione, l’effettivo svolgimento dell’attività professionale in Italia, a valere per l’eventuale successiva domanda d’integrazione al compimento del triennio.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 42
Quesito n. 24, COA Sciacca
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 24 Giugno 2015- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
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