Appare necessaria innanzitutto una precisazione: l’art. 12 della L. 247/2012, nel disciplinare l’obbligo di assicurazione, prevede due distinte fattispecie:
a) la prima, regolata dall’art. 12 primo comma prevede l’obbligo dell’avvocato, dell’associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
b) la seconda, regolata dall’art. 12, secondo comma prevede l’obbligo dell’avvocato, dell’associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale
Il comma 5 dell’art. 12 prevede che l’entrata in vigore dell’obbligo sia differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero, delle condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza.
Ad oggi non è pervenuta dal Ministero alcuna indicazione, e pertanto l’obbligo è tutt’ora differito per entrambe le ipotesi.
Consiglio nazionale forense (Secchieri), parere 24 giugno 2015, n. 35
Quesito n. 14, COA di Catanzaro
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 24 Giugno 2015- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
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