La risposta al quesito deve rendersi nei seguenti termini, riprendendo quanto affermato da questa Commissione nel proprio parere n. 12 del 26 marzo 2014.
Né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico.
Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10. Essi attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).
Al quesito deve quindi fornirsi risposta positiva, ferma restando l’autonomia del COA nella valutazione dei concreti elementi della fattispecie.
Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 20 febbraio 2015, n. 5-bis
Quesito n. 442, COA di Avezzano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 20 Febbraio 2015- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera (quesito)
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