La risposta è nei seguenti termini:
Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge.
Il praticante reiscritto non può tuttavia ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. Detto periodo, anche se l’abilitazione non è stata a suo tempo richiesta dall’interessato, deve computarsi a partire dal primo giorno del secondo anno della originaria iscrizione al registro dei praticanti (cfr. CNF , sent. n. 92/2013; n. 106/2008; n. 154/2007; nonché i pareri nn. 9 e 38 di questa Commissione)
Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 111
Quesito n. 443, COA di Avezzano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 111 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera (quesito)
0 Comment