Il Consiglio rimettente segnala che l’albo dei consulenti in proprietà industriale, istituito dall’art. 38 del D.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, rinviene la sua disciplina regolatoria negli artt. 201 e segg. del Codice della Proprietà Industriale; viene, altresì, evidenziato che nel detto albo risultano iscritti, con provenienza da diverse estrazioni professionali, tutti coloro che intendano rappresentare i terzi in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni di fronte all’amministrazione preposta alla concessione dei relativi diritti.
Si tratta, nella sostanza, di un albo cui i terzi sono tenuti ad attingere per l’individuazione del rappresentante dei loro interessi, fatta espressamente salva la facoltà di conferire mandato o procura ad un avvocato; quest’ultimo, pertanto, può liberamente patrocinare, anche in subiecta materia, una parte indipendentemente dall’iscrizione nell’albo in questione.
Osserva la Commissione che l’art. 18, lett. a) della Legge 247/2012, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del numerus clausus, le relative eccezioni, alla cui stregua deve escludersi che l’avvocato possa contemporaneamente essere iscritto anche all’albo dei consulenti in proprietà industriale. La disposizione di legge in esame, dettando regole tassative in ordine all’esercizio della professione forense, non si presta ad interpretazioni analogicamente estensive.
Ritiene, in conclusione, la Commissione che sussiste incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo in custodia del Consiglio rimettente.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 25 settembre 2013, n. 94
Quesito n. 296, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
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