Il requisito del periodo di otto anni di esercizio della professione di avvocato necessario per consentire l’iscrizione nell’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, può essere in via eccezionale sostituito con un periodo di insegnamento di quattro anni espletato in qualità di professori di ruolo di discipline giuridiche. Tale norma ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Essa è pertanto applicabile solo a favore di quei professori che sono stati assunti in virtù di un procedimento concorsuale e vanno a coprire stabilmente un posto vacante nell’organico della facoltà. (Nella fattispecie pertanto è stata respinta l’istanza di iscrizione all’Albo presentata da un assegnista di cattedra). (Rigetta ricorso contro decisione Comitato tenuta Albo speciale per gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, 15 settembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Grande Stevens), sentenza del 12 ottobre 1990, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 12 Ottobre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Settembre 1989
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