Il provvedimento di archiviazione dell’esposto, con il quale il C.d.O. delibera di non esercitare l’azione disciplinare e, dunque, di non celebrare il relativo procedimento, siccome privo del carattere di decisorietà, e quindi della definitività in quanto assunto “allo stato degli atti”, non da luogo a preclusioni di alcun genere, ma è sempre revocabile sulla base di nuovi accertamenti, onde tollera un successivo esercizio dell’azione da parte del Consiglio senza che in alcun modo possa configurarsi violazione del principio generale del ne bis in idem. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 18 Giugno 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 19 Settembre 2008
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