L’apprezzamento del consiglio nazionale forense circa l’idoneità di un determinato comportamento di un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale tutelati dall’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del consiglio, che aveva ritenuto meritevole della censura il professionista il quale, servendosi degli stessi locali, aveva operato nel contempo come avvocato e nell’interesse della società finanziaria di cui era socio di maggioranza, contrattando personalmente la concessione di mutui e curando le azioni esecutive contro i debitori inadempienti).
Cassazione Civile, sentenza del 13 luglio 1990, n. 7273, sez. U- Pres. SANDULLI R- Rel. MERIGGIOLA E- P.M. AMATUCCI E (CONF)
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