La valutazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla sussistenza – nell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) -dell’illecito disciplinare addebitato al professionista (nella specie, transazione della lite direttamente con la controparte del proprio assistito ed in assenza del difensore della medesima) è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.
Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1992, n. 3358, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)
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