Con riferimento alla reiscrizione all’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via di interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, essendo la cancellazione meno grave della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” che l’art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo.
Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio- P.M. MARTONE Antonio
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