La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 8 Novembre 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 luglio 2008, n. 17938- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MERONE Antonio- P.M. NARDI Vincenzo
0 Comment