Il COA di Brescia chiede di sapere se un avvocato stabilito debba essere affiancato da un Collega iscritto all’Albo ordinario nei procedimenti di negoziazione assistita finalizzati ex art. 6 del D.L. 132/2014, convertito con modifiche in L. 162/2014 considerando che: l’art. 8 del D. Lgs 96/2001 limita alle sole prestazioni giudiziali l’obbligo dell’avvocato stabilito di esercitare la professione d’intesa con un avvocato iscritto all’Albo Ordinario; l’accordo concluso ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/2014 produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che comunica il nulla osta per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 6 del DL 132/2014 e in caso di presenza di figli minori autorizza l’accordo trasmettendolo, qualora ritenga che esso non risponda all’interesse del figli al Presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti; che il procedimento non è esente da una fase che coinvolge il rapporto con l’autorità giudiziaria.

La risposta è nei seguenti termini. Non può revocarsi in dubbio che il procedimento di negoziazione assistita sia un procedimento a pieno titolo stragiudiziale, in quanto volto a comporre una lite prima che la stessa sia portata all’esame dell’autorità giudiziaria. Il titolo del decreto legge 132 recita infatti “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi […]

Read More &#8594