Tag: cdf (nuovo) art. 70

  • Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo

    L’applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce provvedimento afflittivo attenuato rispetto alla sanzione disciplinare dell’avvertimento.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Genova (pres. Baudinelli, rel. De Santis), decisione n. 28 del 26 marzo 2018

  • La violazione degli impegni assunti in sede di Conciliazione avanti al COA costituisce illecito deontologico

    Costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l’ordine di appartenenza ovvero dell’obbligo di leale collaborazione con il COA (art. 70 cdf, già art. 24 codice deontologico previgente), il comportamento dell’avvocato che, in sede di conciliazione avanti al Consiglio per una ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo poi di rispettare l’impegno assunto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 134

  • Si chiede, a seguito della sospensione degli Avvocati morosi ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013 approvato in attuazione dell’art. 35 L. 247/2012, a quali organi sia necessario comunicare il relativo provvedimento (Quesito n. 58, COA di Urbino)

    L’ipotesi delineata potrebbe ricondursi, anzitutto, ad un illecito disciplinare posto che la fattispecie rientra tra quelle previste dall’art. 70 c. 4° del C.D. onde il provvedimento di sospensione, una volta assunto dal C.O.A., dovrà essere comunicato al C.D.D. competente territorialmente quale titolare del potere disciplinare ai sensi dell’art. 50 L. 247/2012.
    Considerato, peraltro, che si tratta di un provvedimento amministrativo che concerne la tenuta dell’Albo e che priva l’avvocato dello” jus postulandi”, è necessario che ne sia data pubblicità mediante comunicazione, da parte dello stesso Consiglio dell’Ordine (irrogante e competente per l’esecuzione), a tutti i soggetti indicati all’art. 62, n. 5 della legge n. 247/2012: diversamente, da parte del COA non si darebbe luogo all’esecuzione della sanzione, che rimarrebbe segreta e priva di effetti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 74

  • La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti

    L’avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.

  • Costituzione di associazione professionale e omessa comunicazione al COA di appartenenza

    Si ritiene riprovevole sul piano disciplinare il contegno dell’avvocato che si sottragga ai doveri di collaborazione col proprio C.d.O., nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo ad esso riservati, omettendo comunicazioni ritenute fondamentali per l’esercizio dell’attività forense (Nel caso di specie, trattavasi di costituzione di associazione professioanle non comunicata al COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194

  • L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA

    Ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al COA, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PErfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, pel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

  • La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

    Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223
    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 192
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.