Tag: cdf (nuovo) art. 7

  • La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

    L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità ex art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, il sostituto aveva dichiarato il falso in udienza su istruzioni del dominus).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

  • Responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti: la “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020

  • L’avvocato risponde disciplinarmente delle “diffide di pagamento telefoniche” fatte a suo nome dalla società di recupero crediti sua cliente

    Commette illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi degli art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →, art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 63 co. 2 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → il professionista che, avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti, omettendo ogni vigilanza, consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare, a suo nome, “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti, moleste e con toni minacciosi, peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi, impedendo ogni doverosa interlocuzione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. Montalto, rel. Montalto), decisione n. 89 del 28 luglio 2020

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

    L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 73 del 24 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44.

  • L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente

    Viola i doveri di probità (art. 5 CDFArt. 5 cdf – Condizione per l’esercizio dell’attività professionaleL’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.Leggi il testo completo →), correttezza (art. 6 CDFArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →), fedeltà (art. 7 CDFArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →), diligenza (art. 8 CDFArt. 8 cdf – Responsabilità disciplinare della societàAlla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologic…Leggi il testo completo →), adempimento fiscale e previdenziale (art. 15 CDFArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →), informazione (art. 40 CDFArt. 40 cdf – Rapporti con i praticantiL’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente d…Leggi il testo completo →), corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 CDFArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →), restituzione di documenti (art. 42 CDFArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →) nonché il divieto di indebita compensazione (art. 44 CDFArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →) l’avvocato che
    A) omette di riferire di avere direttamente incassato le spese di soccombenza e di avere trattenuto i relativi importi senza fornire alcun rendiconto al proprio cliente e senza dare riscontro alle numerose richieste di appuntamento e di chiarimenti rivolte dal proprio assistito.
    B) omette di procedere alla regolare fatturazione dei compensi ricevuti;
    C) omette di restituire, nonostante le richieste del cliente, la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Ricci), decisione n. 37 del 23 giugno 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

  • Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019

  • Inadempimento del mandato professionale: la responsabilità disciplinare nel caso di sub incarico a collaboratori di studio

    L’inadempimento del mandato integra violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019

  • Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, la collaboratrice di studio aveva omesso di depositare la querela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza n. 50 del 16 luglio 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 220.

  • Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, la collaboratrice di studio aveva modificato la copia del verbale di udienza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 220