Tag: cdf (prev.) art. 7

  • L’assunzione di incarichi contro ex clienti

    Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11

    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. 18-06-2010, n. 37.

  • La richiesta di un compenso sproporzionato rispetto a quello riconosciuto alla controparte

    L’avvocato che richieda alla propria assistita una compenso assai maggiore (nella specie, di sei volte) rispetto a quello che il medesimo riconosca congruo per la medesima attività professionale svolta dal legale di controparte implica un comportamento scorretto (art. 6 c.d.), infedele e contrario agli interessi del proprio assistito (art. 7 c.d.) ed altrettanto negligente (art. 8 c.d.).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197

  • Il compimento di atti contrari all’interesse del proprio assistito

    Deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che, officiato della difesa ed assistenza di un assistito assoggettato, contro il suo volere, a trattamenti psichiatrici obbligatori, invece di procedere ai necessari atti giudiziari valutando adeguatamente e con il supporto medico-scientifico indispensabile la reale situazione del paziente, per assisterlo con la necessaria perizia e competenza nel miglior modo possibile, si adoperi esclusivamente in via stragiudiziale, richiedendo anche l’intervento di associazioni, aventi scopi non scientifici, per aiutarlo a sottrarsi alle cure psichiatriche, ritenute ideologicamente distruttive, e di fatto lasciandolo privo di difesa tecnica.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Pisano), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 194

  • L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa

    In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’assenza ingiustificata del difensore all’udienza non costituisce automatica violazione dei doveri deontologici

    L’assenza ingiustificata dell’avvocato all’udienza non integra ipso facto abbandono di difesa né lesione dei doveri di diligenza e correttezza, in quanto può infatti essere dettata da una ben precisa strategia processuale, la quale costituisce espressione del libero, autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa (Nel caso di specie, su segnalazione del magistrato, il COA locale aveva sanzionato il professionista per il solo fatto di non essersi presentato all’udienza, senza aver altresì valutato le conseguenze -eventualmente favorevoli al cliente- prodotte dall’assenza stessa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato e ha quindi riformato la decisione disciplinare del COA).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114, confermata da Cass. SS. UU. 13 giugno 2011 n. 12903.

  • Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time

    L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. DAMASCELLI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 103

  • Quesiti del COA di Pescara

    Si avanzano due quesiti:
    a. si chiede se un avvocato, assistendo dei privati in controversie avverso un ente pubblico, possa al contempo assumere la difesa del medesimo ente in altro ambito;
    b. se sia deontologicamente corretto il comportamento del legale, il quale accetti di assistere un cliente in una controversia contro un ente pubblico del quale è stato legale di fiducia, prima che siano trascorsi due anni dalla conclusione del precedente rapporto professionale (in particolare si chiede se rilevi la circostanza che l’amministrazione sia un ente di grandi dimensioni con un’articolata struttura.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    «Quanto al quesito sub a) si deve concludere in senso negativo, poiché l’assunzione di mandato proveniente da un cliente, sia esso persona o ente, contro il quale si promuove – pur in altra sede – un’azione giudiziaria contrasta in modo evidente con il dovere di fedeltà al cliente, affermato negli artt. 7 e 37 c.d.f.
    Analogamente, l’assunzione di un incarico contro un ex cliente prima del decorso del periodo biennale previsto viola l’espresso dettato dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → Al proposito non rilevano le caratteristiche soggettive del nuovo o del precedente cliente, atteso che il divieto posto dalla norma è generalizzato e non ha riguardo solo ai casi nei quali si crei un rapporto personale specifico tra avvocato e assistito, sicché la circostanza indicata nel caso di specie, ossia che uno dei due clienti interessati è un ente pubblico grande e di struttura articolata, non può mutare la norma di comportamento».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 aprile 2009, n. 11

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro – Rapporti con la parte assistita – Contegno elusivo – Violazione

    L’adozione, da parte dell’avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell’accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 35 c.d.f.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza – Rapporti con la stampa – Divulgazione di notizia relative al mandato – Illecito deontologico

    In materia di corretto rapporto tra il professionista e gli organi di stampa, pone in essere un comportamento contrario agli obblighi imposti dalla normativa deontologica il professionista che intrattenga con la stampa una crescente rapporto, consentendo la divulgazione di notizie relative al mandato difensivo conferito dal cliente
    La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo. Il rispetto di tale vincolo da parte dell’avvocato costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi, tanto più quando, come nella specie, la vicenda resa nota alla stampa, già di per se particolarmente delicata, veda coinvolta una persona minore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 aprile 2009)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 30 settembre 2011, n. 150

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta

    La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
    Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 settembre 2011, n. 132