Tag: cdf (nuovo) art. 66

  • L’illegittimo frazionamento del credito professionale nei confronti del proprio ex cliente

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 ncdf (già art. 49 cdf – “Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione debitoria del proprio ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto tre distinti giudizi nei confronti del proprio ex cliente, per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, tutte relative all’unico, continuativo rapporto di clientela).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 195

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27/10/2010 n. 163; C.N.F. 11/11/2009 n. 119, nonché Cass. S.U. n. 23726 del 15/11/2007.

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte (ed espressamente richieste dalla parte assistita)

    L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf). La rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non è scriminata dalla circostanza che le iniziative stesse siano state espressamente volute dalla medesima parte assistita.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 115

  • Pluralità di azioni nei confronti della controparte: la liceità processuale della condotta non esclude, di per sè, la sua eventuale rilevanza deontologica

    L’art. 49 cdf (ora, 66 ncdf) contiene un precetto che fa divieto all’avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita. La norma contiene un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall’art. 88 c.p.c. che impone al difensore il dovere di lealtà e probità nei rapporti con la controparte. Il dovere etico imposto al difensore ed alle parti ex art. 88 c.p.c. si connette, a sua volta, all’ulteriore profilo consequenziale in tema di ripartizione delle spese processuali, in quanto l’art. 92 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte. Il dovere etico del difensore nel processo si completa col principio della responsabilità aggravata prevista dal successivo art. 96 c.p.c.. a carico della parte processuale. Tuttavia, dal complesso quadro normativo (artt. 88, 92, 96 c.p.c.) non è possibile trarre una connessione necessaria e logica tra l’art. 49 c.d.f. (ora, 66 ncdf) e le norme codicistiche. L’art. 88 c.p.c., contempla quei comportamenti (anche del difensore) che, ancorchè privi di rilievo processuale, appaiono integrare comportamenti lesivi degli standard etici propri del comune sentire. Ma agire o resistere in modo temerario non equivale sempre e comunque ad essere sleali o improbi (Nel caso di specie, trattavasi di plurimi atti di intervento in una medesima procedura esecutiva, che avevano comportato una altrettanto plurima liquidazione delle spese processuali, con conseguente aggravamento della posizione del debitore. L’incolpato aveva contestato la sanzione deontologica sul rilievo che gli atti di intervento erano stati ritenuti legittimi dal giudice dell’esecuzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56