L’art. 59 c.d.f., ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l’obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che dev’essere tanto più sentito quanto più percepito nell’ambito esterno, come, evidentemente, nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in adempimento delle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, il quale assume connotazione particolarmente negativa a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura “privata” o “professionale” del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 maggio 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Rapporti con i clienti – Rapporti con i terzi – Prestiti da clienti – Omesso adempimento di obbligazioni assunte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ricorra a prestiti elargiti da clienti dello studio e ometta di adempiere alle obbligazioni assunte non provvedendo alla restituzione dei prestiti ottenuti. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento dell’avvocato che per onorare i suoi debiti aveva comunque venduto la casa di abitazione e i mobili dello studio, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura) (Accoglie parzialmente il ricorso in revocazione avverso decisione C.N.F. 11 luglio 1997, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. RUGGIERI), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 348
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Avvocato – Norme deontologiche – Vita privata – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico.
L’avvocato che ometta di pagare il compenso spettante ad un collega per la prestazione svolta in suo favore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto anche nelle vicende della sua vita privata. (Nella specie, in considerazione della diversa qualificazione giuridica da attribuire all’illecito disciplinare, rientrante in una violazione relativa alla vita privata e non al rapporto di colleganza, e delle obiettive difficoltà economiche, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Prestiti da cliente – Omesso adempimento obbligazioni assunte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che chieda somme in prestito al cliente senza dare alcuna garanzia e omettendo altresì di restituirle. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 161
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Concessione di mutuo da cliente – Illecito deontologico.
Viola i principi di probità e correttezza professionale l’avvocato che ottenga da un proprio cliente un finanziamento, senza peraltro provvedere alla restituzione degli importi ricevuti. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 5 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 18 novembre 1998, n. 157
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Contrazione di debiti non onorati – Illecito deontologico – Sussiste.
L’avvocato che, approfittando del rapporto di amicizia con il cliente, ottenga da questi un cospicuo prestito senza onorare gli assegni rilasciati in pagamento del debito contratto, tiene un comportamento contrario alla propria dignità e pregiudizievole per l’intera classe forense (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per un anno dall’esercizio della professione). (Accoglie in parte il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 26 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 9
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Fatti ricadenti nella vita privata del professionista – Protesto di assegni per un importo elevato – Rilevanza in sede disciplinare – Sussiste.
I fatti ricadenti nella vita privata dell’avvocato diventano rilevanti ai fini disciplinari per violazione dei fondamentali doveri di probità, dignità e decoro allorché assumono carattere pubblico. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità disciplinare del professionista forense per il protesto di ben 42 assegni, per un importo complessivo ingente e per il susseguente processo penale subito, dato che l’illecito commesso costituisce fatto destinato a ripercuotersi non solo sulla figura professionale esterna dell’avvocato, ma anche sul prestigio dell’intera classe forense a causa della pubblicità connessa al procedimento penale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 7 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Richiesta di compenso per attività non svolta – Richiesta di prestiti non rimborsati – Emissioni di cambiali – Sospensione.
L’avvocato che, con più atti non collegati tra di loro, si fa consegnare dal cliente due assegni come garanzia per il compenso dovuto per attività extragiudiziale poi non avvenuta, e non li restituisce; richiede in prestito una somma di denaro ad un cliente che poi non restituisce; emette più cambiali a fronte di un debito di gioco e ne onora soltanto una, pone in essere un comportamento lesivo della lealtà e correttezza che deve informare il rapporto fra avvocato e cliente (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Ballardini), sentenza del 14 aprile 1993, n. 64
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Art. 59 – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.